Succede spesso purtroppo che riceviamo richieste di aiuto da parte di mamme e papà a cui il Tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale ed in alcuni casi, ha disposto l’allontanamento dei figli.
Cerchiamo di fare chiarezza.
I genitori hanno gli stessi obblighi nei confronti dei figli e non esiste nessuna differenza di ruolo tra il padre e la madre, entrambi i genitori un posto di fondamentale importanza nella crescita dei figli, condividendo in egual misura le stesse responsabilità.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’ art. 330 c.c. secondo il quale può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.
In questi casi ed ove vi sono gravi motivi giudice può altresì ordinare l’allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi.
In quali casi si perde la responsabilità genitoriale?
La pronuncia della perdita della responsabilità genitoriale risponde ad esigenze di tutela dell’incolumità dei minori che derivano da un comportamento pregiudizievole di uno dei genitori o di entrambi.
Il presupposto sta nella violazione dei doveri relativi alla responsabilità genitoriale.
In simili casi il giudice deve tutelare l’integrità psicofisica dei minori e pertanto deve verificare la gravità del comportamento dei genitori o di uno di essi. La decadenza deve essere adottata quando la sottrazione del minore ai genitori si traduce in una crescita serena e un’adatta educazione. Se si dovesse perdere la responsabilità genitoriale tuttavia non verrebbe meno l’obbligo di mantenimento dei figli. La responsabilità genitoriale si acquista in modo automatico con la nascita o l’adozione dei figli. Se uno oppure entrambi i genitori si disinteressano dei figli, oppure, compiono degli atti pregiudizievoli per la loro crescita, il giudice ne può stabilire la decadenza. Di seguito un elenco di ipotesi di comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli che potrebbero determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Gli abusi sessuali e le violenze in famiglia sono motivo di decadenza, nonostante non ci siano le prove per la pronuncia di una condanna penale. Allo stesso modo, un comportamento ripetutamente violento del padre nei confronti dei figli e la partner giustifica l’adozione del provvedimento di decadenza. I maltrattamenti rilevanti e continui che un genitore infligge all’altro e non nei confronti dei figli, possono portare alla pronuncia della decadenza, con ripercussioni negative sulla psiche della prole e sulla serenità familiare. Il comportamento del genitore che nonostante sia consapevole della violenza sessuale consumata da terzi sul figlio minore, non fa niente, è presupposto di decadenza . Come nel caso della convivente che continua a vivere con il partner nonostante sia violento e aggressivo nei suoi confronti. Il comportamento del padre che fa assistere i figli alle attività criminali o li espone all’utilizzo delle armi è motivo di perdita della responsabilità genitoriale. La trascuratezza nei confronti della prole e l’incapacità di mantenere, assistere, istruire ed educare i figli sono motivi di decadenza. |
Quali decisioni può adottare il giudice?
Se il provvedimento di decadenza è pronunciato nei confronti di uno dei genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetterà all’altro genitore in modo esclusivo.
Se la perdita della responsabilità genitoriale è nei confronti di entrambi i genitori, il figlio può essere collocato presso soggetti terzi, ad esempio i nonni, oppure, presso istituzioni pubbliche come una casa famiglia.
Nei casi meno gravi, quando il comportamento dei genitori o di uno di loro non giustifica l’adozione del provvedimento di decadenza, il giudice può adottare provvedimenti meno drastici. Può disporre l’allontanamento provvisorio dalla casa familiare dei figli, oppure, l’allontanamento provvisorio dei o del genitore che maltratta o abusa dei figli.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non è definitiva.
I genitori o uno di essi possono essere reintegrati con un provvedimento del giudice quando cessano i motivi della decadenza e per i figli e non c’è più pericolo di pregiudizio.